Oggetto: Incarichi e Anagrafe delle prestazioni

                 Applicazione della normativa in ambito INAF

 

1)     PREMESSA

L’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dopo aver ribadito che rimangono salve le norme su incompatibilità e cumulo d’impieghi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con l’espresso rinvio agli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/1957), prevede che gli stessi lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di un’amministrazione pubblica, oltre allo svolgimento dei normali compiti e doveri d’ufficio, possono assumere incarichi presso altre amministrazioni pubbliche o enti privati.

Tuttavia, stabilisce l’articolo 53, affinché un dipendente pubblico possa svolgere un incarico per conto di un soggetto terzo rispetto all’amministrazione di appartenenza, è assolutamente necessario che sia previamente ed espressamente autorizzato dalla stessa amministrazione.

In aggiunta, lo stesso articolo 53, stabilisce un obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (d’ora in avanti indicato con l’acronimo DFP) di tutti gli incarichi retribuiti che siano autorizzati o conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale flusso informativo (telematico), come si dirà appresso, riguarda anche gli eventuali incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quali consulenti e collaboratori esterni.

2)     DIPENDENTI INAF

AUTORIZZAZIONE

Quanto sopra premesso, si comunica che qualora un dipendente INAF riceva la proposta di conferimento di un incarico retribuito da parte di un soggetto terzo (pubblico o privato), deve obbligatoriamente richiedere all’Istituto la preventiva autorizzazione per poter svolgere tale incarico.

La richiesta di autorizzazione deve essere prodotta dal dipendente interessato mediante la presentazione dell’allegato “MODELLO A”.

La competenza ad autorizzare lo svolgimento dell’incarico è attribuita al Direttore/Dirigente della Struttura INAF di afferenza del dipendente. Il Direttore/Dirigente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Trascorso il suddetto termine di 30 giorni per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per lo svolgimento di incarichi per conto di una amministrazione pubblica, s’intende comunque accordata; negli altri casi s’intende, viceversa, definitivamente negata.

Si evidenzia che l’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, al comma 6, stabilisce una serie di incarichi, tassativamente elencati, che sono esclusi dall’applicazione delle norme sull’autorizzazione (e delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione al DFP). In dettaglio, si tratta dei compensi derivanti:

a)     dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b)    dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c)     dalla partecipazione a convegni e seminari;

d)    da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e)     da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f)      da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

g)     da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Si evidenzia, inoltre, che nel caso la proposta di conferimento dell’incarico sia rivolta ad un Direttore di Struttura, la competenza a dare l’autorizzazione è dell’Organo di governo dell’INAF, cui pertanto andrà indirizzato l’allegato “MODELLO A” per il tramite della Direzione amministrativa.

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione al DFP degli incarichi conferiti (e previamente autorizzati) a dipendenti INAF, si deve in primo luogo ribadire che si tratta di un adempimento che ricade nella sfera di competenza delle singole Strutture (Osservatori, Istituti e Amministrazione centrale). La competenza di ciascuna Struttura, ovviamente, si estende al solo personale dipendente che ad essa afferisce.

Fermo quanto specificato in tema di autorizzazione, si ritiene opportuno ricordare schematicamente le diverse scadenze connesse agli incarichi conferiti a dipendenti INAF:

1.     30 Aprile di ogni anno: le Strutture devono ricevere dai soggetti conferenti (pubblici o privati) comunicazione cartacea dei compensi lordi erogati nell’anno precedente;

2.     30 Giugno di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dipendenti, nonché, distintamente per ciascun incarico, i compensi relativi all’anno precedente della cui erogazione abbia avuto comunicazione dai soggetti conferenti. Si evidenzia che ciascuna Struttura, nello stesso termine e con le stesse modalità, ha altresì l’obbligo di comunicare al DFP di non aver autorizzato, nell’anno precedente, incarichi ai propri dipendenti.

In merito al punto 1. si deve sottolineare che, sebbene sia obbligo del soggetto conferente comunicare all’INAF l’ammontare dei compensi erogati nell’anno precedente, al fine di evitare accertamenti da parte del DFP e, nel contempo, di garantire uniformità nella trasmissione ed elaborazione dei dati, si ritiene opportuno che insieme all’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (MODELLO A) sia trasmesso al soggetto conferente anche l’allegato MODELLO B.

Per quanto concerne il punto 2. si deve evidenziare che le comunicazioni al DFP sono da effettuare esclusivamente per via telematica, tramite il sito web www.anagrafeprestazioni.it.

All’interno del predetto sito web, al fine di consentire alle singole Strutture di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli incarichi, si è proceduto, per le Strutture che hanno già comunicato allo scrivente ufficio i dati all’uopo richiesti, a creare le c.d. “Unità Organizzative”.

Le Strutture che, per qualche motivo, non avessero ancora provveduto a trasmettere le informazioni necessarie per attivare la propria Unità Organizzativa o che comunque avessero necessità di richiedere informazioni in merito, sono invitate a prendere gli opportuni contatti con lo scrivente ufficio.

COMUNICAZIONE

L’articolo 35, comma 4, del CCNL 05/03/1998 prevede che i Ricercatori ed i Tecnologi possono utilizzare fino a 160 ore annue, ulteriori rispetto al normale orario di lavoro, nello svolgimento di attività finalizzate all’arricchimento professionale (ricerca, attività di docenza, perizie etc.) in riferimento alle quali è dovuta al datore di lavoro soltanto una comunicazione preventiva in sostituzione dell’ordinaria autorizzazione.

Per effettuare la comunicazione preventiva deve essere utilizzato l’allegato “MODELLO C”, da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Corre l’obbligo di precisare, che la disposizione del citato articolo 35 non contiene una generica ed indeterminata autorizzazione, previa comunicazione, allo svolgimento di una qualsiasi attività, ma soltanto a svolgere quelle attività che hanno attinenza con il campo di ricerche del dipendente; in questo modo, il Ricercatore/Tecnologo acquisisce una maggiore professionalità e, indirettamente, ne trae beneficio anche l’INAF.

In ogni caso, le attività in questione dovranno essere svolte in aggiunta all’orario di lavoro dovuto di 36 ore medie settimanali in un trimestre.

Si precisa che nel caso in cui il Ricercatore/Tecnologo, utilizzando le strutture dell’INAF, effettui una “prestazione professionale”, cioè una prestazione che va al di là dell’attività di ricerca libera, dalla quale derivino costi aggiuntivi per l’Istituto a motivo dell’utilizzo di proprie strutture ed apparecchiature, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore/Dirigente della Struttura presso cui presta servizio.

Inoltre, nel caso in cui l’attività del Ricercatore/Tecnologo sia retribuita da parte di terzi e richieda l’utilizzo delle strutture dell’INAF, il Direttore/Dirigente potrà valutare autonomamente, alla luce di precisi elementi oggettivi (ad esempio il prestigio della prestazione o le ricadute scientifiche per l’Istituto), se richiedere o meno il rimborso dei soli costi sostenuti dall’INAF.

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Per gli incarichi rientranti nella fattispecie dell’articolo 35, comma 4, del CCNL 05/03/1998, valgono in materia di anagrafe delle prestazioni le stesse disposizioni impartite in riferimento agli incarichi che richiedono la preventiva autorizzazione.

1)     DIPENDENTI DI TERZI E SOGGETI ESTRANEI ALLA P.A.

CONFERIMENTO

Come è ovvio, quando è una Struttura INAF a conferire un incarico retribuito, nel rispetto della normativa vigente s’intende, valgono le stesse regole viste in precedenza per i dipendenti dell’Istituto.

Pertanto, la Struttura conferente dovrà preventivamente richiedere, ed ottenere, l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato.

Si deve precisare che, nell’ambito dell’INAF, per incarichi retribuiti devono sicuramente intendersi:

·       le collaborazioni esterne, sia di natura professionale che di natura occasionale;

·       le collaborazioni in forma di collaborazione coordinata e continuativa;

·       gli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica retribuiti;

·       la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, organi collegiali etc. che diano luogo alla corresponsione di un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza.

E’ doveroso precisare, altresì, che non costituiscono incarichi retribuiti, per quanto qui interessa:

·       le borse di studio;

·       gli assegni di ricerca;

·       le diarie di missione.

 

 

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Per quanto concerne le comunicazioni obbligatorie, in questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

1.   30 Aprile di ogni anno: le Strutture devono comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi, l’importo dei compensi erogati nell’anno precedente;

2.   30 Giugno di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione nel semestre Luglio-Dicembre dell’anno precedente;

3.   31 Dicembre di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione nel semestre Gennaio-Giugno dell’anno corrente.